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Giubbotti catarifrangenti

Giubbotti obbligatori

 

Giubbotti obbligatori
dal 01/04/2004    l'indumento    catarifrangente    va indossato in caso di sosta forzata
 

Dal primo aprile 2004 è scattato l'obbligo (differito da ultimo dal Dl 355/03, il decreto "mille proroghe") di indossare il giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo in sosta forzata fuori dai centri abitati.
I destinatari. La "norma di comportamento" è diretta a circa 35 milioni di conducenti italiani ma anche agli automobilisti stranieri che si trovano in viaggio nel nostro Paese. Con un'eccezione, però, per questi ultimi: il loro giubbotto non deve rispondere alle caratteristiche fissate dal decreto 30 dicembre 2003 per i patentati italiani. Questo perché, ha spiegato in Senato il 18 marzo scorso il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Paolo Mammola, i requisiti fissati nel decreto "italiano" «non possono essere imposti anche ai conducenti esteri che sui loro mercati nazionali potrebbero reperire giubbotti o bretelle aventi caratteristiche diverse» ma con un livello di «protezione equivalente».
Sanzioni. L'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle deve essere rispettato da chiunque scenda dal veicolo per mettere il triangolo mobile che segnala un guasto o un incidente. Ma anche dai conducenti (sono esclusi i passeggeri) che smontano da mezzi in sosta nelle corsie di emergenza o nelle piazzole. Nessun obbligo, invece, per i motociclisti. Ai trasgressori che non indossano gli indumenti viene inflitta la multa di 33,60 euro e, qualora si accerti che siano anche i conducenti del veicolo, si applica la decurtazione di due punti dalla patente. Nessuna sanzione può essere comminata dalle Forze dell'ordine quando fermano un veicolo e accertano che a bordo non c'è alcun indumento ad alta visibilità.
Sul mercato. Non ci sono dati ufficiali su quanti siano gli indumenti a "norma" in circolazione. Una prima stima di alcuni produttori dava sul mercato circa sei milioni di giubbotti omologati (circa il 20% del mercato potenziale), anche se sarà difficile scoprire indumenti non prodotti secondo la normativa Uni En 471. Per questo i produttori raccomandano di evitare l'acquisto dai «venditori ambulanti» e rivolgersi a «rivenditori di abiti da lavoro o sicurezza», ferramenta, ipermercati, aree di servizio delle autostrade e distributori di benzina. In tutti questi casi, comunque, non c'è la certezza di acquistare un indumento a norma visti la mancanza di controlli e l'alto numero di contraffazioni che probabilmente gira in questo periodo.
L'etichetta. Comunque sia prima dell'acquisto è importante consultare l'etichetta in cui devono essere riportate diverse diciture. Tra queste: l'identificazione del produttore (riportato in alto a sinistra); il marchio CE; i riferimenti alla norma: En 471/94 oppure En 471/95; il disegno stilizzato del giubbotto con accanto riportato due volte il numero 2.