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PRESCRIZIONE:
Il termine entro cui si prescrive il
diritto dell`amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non
corrisposte e' il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il
versamento
(articolo
5, commi 51-56, legge 953/82)
clicca inserisci la
targa dell'autovettura ed otterrai l'importo da pagare
calcolo automatico del bollo
in base alla targa del veicolo
Bisogna fare
attenzione (sia nell'interrogazione nel sito attraverso la targa, sia
compilando la schedina quando si paga dai tabaccai) a indicare la futura
scadenza del pagamento: ad esempio per un'auto con bollo scaduto a
Dicembre 2001, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2002, sia se
si paga nei termini, sia se si paga tardivamente, dopo qualche mese. Per le
normali autovetture a benzina, eco diesel, gpl, metano, benzina più gpl o
benzina più metano, E' OBBLIGATORIO PAGARE PER 12 MESI. Possono invece
pagare per 4, per 8 o per 12 mesi i vecchi diesel tenuti alla sovrattassa di
alimentazione (c.d. superbollo).
in alternativa
clicca e inserisci i Cv o i Kw otterrai l'importo da pagare
calcolo automatico del bollo
in base ai KW o ai CV
Se nella carta di
circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al
numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla
terza pagina del libretto).
L'arrotondamento
L’importo da
versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se
dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali,
occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se
la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia
pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre
entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.
I
PAGAMENTI TARDIVI
Se si paga in ritardo, oltre alla
tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda
del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).
TABELLA 4
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SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO |
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PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO |
SANZIONE
(in % della tassa) |
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30 giorni dalla scadenza |
3,75 |
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1 anno |
6 |
L'AUTO ACQUISTATA USATA
Occorre distinguere tra due ipotesi:
quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un
commerciante di veicoli.
-
Acquisto da un privato
Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da
collegarsi. Per questo, occorre pagare entro i termini entro i quali
avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo.
Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità
ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare
il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente
all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato
dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2001 (e quindi
va rinnovato entro gennaio 2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel
febbraio 2002, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo
nel gennaio 2003 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al
dicembre 2003.
-
Acquisto da un commerciante di
veicoli
Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve
solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene
in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma
si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto
nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma
quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare
scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in
base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole
dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il
veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in
attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse
regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo
con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a
seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo
conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di
scadenza del termine utile per il pagamento.
IL
PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA
Quando si paga
Il primo bollo deve essere eseguito
entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi
dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese
successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato,
la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.
In ogni caso, IL MESE DI
IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite
dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva
dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato
dagli uffici della ex Motorizzazione civile.
Per le auto acquistate usate da un
rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.
Per quanti mesi si paga
Per le auto immatricolate a cavallo
tra fine 2001 e i primi mesi del 2002, le scadenze sono le seguenti,
differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure
sia superiore:
LE AUTO
ANZIANE (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa
automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da
almeno trenta anni, senza che sia necessario il possesso di particolari
requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario
presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al
beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di
circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea
che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione,
fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in
questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti
al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di
tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il
pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno,
purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade
pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso
professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al
servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto
"anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei
riguardi dei veicoli che abbiano compiuto venti anni e che abbiano i
requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e
collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per
le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i
veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A
differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non
spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente
associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano),
la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono
essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se
i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi
sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa
(indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di
circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi
mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo
su strade pubbliche.
Riduzioni per veicoli elettrici e a
gas
Viene applicata una riduzione del 75%
sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo
e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
-
siano azionati con
motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al
primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria
che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
-
siano dotati di
dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano:
il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive
modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive
modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa)
si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a
gpl o metano, per i quali resta valida sempre la tariffa benzina.
Altri tipi di riduzione:
-
75% per le autovetture
per servizio pubblico da piazza
-
50 % per gli
autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte,
carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura
pozzi neri
-
50 % per le
autovetture a noleggio di rimessa
-
40 % per le
autovetture scuola guida
-
33,33 % per gli
autobus a noleggio da rimessa
-
33,33 % per gli
autobus per servizio pubblico di linea
-
50% della eventuale
sovrattassa diesel per autovetture per servizio pubblico da piazza, per
servizio di noleggio e di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di
proprietà di imprese, per uso promiscuo e con portata netta non inferiore
a 6 quintali.
LA PERDITA
DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI
In caso di furto
dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia
agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di
annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra).
Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è
dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia
in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo
l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo
di rinnovo per l'intero periodo fisso.
Con la circolare 2/2002
la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato
che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo
avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare
garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è
indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per
l'ipotesi di affermazioni false.
Se, pertanto, l'automobilista, oltre
a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue
attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
-
dichiarazione di responsabilità
sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
-
documento attestante la disdetta o
il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,
si può ritenere che l'insieme di
questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un
valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della
tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la
perdita di possesso.
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